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ISVAP bacchetta Banca Carige

category italia | altro | notizie author venerdì 16 maggio, 2008 17:17author by Mr. Bean - interceptor®

Ma possibile che a Carige Assicurazioni facciano sempre i cazzi che vogliono? (sintesi della lettera Isvap)

Carige  Assicurazioni   sempre al  centro
Carige Assicurazioni sempre al centro

Scrive l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni al (plurirecidivo) Ferdinando Menconi:

“Alla Carige R.D. ASS.ni a Riass.ni S.p.A. alla cortese attenzione dl Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Ferdinando Menconi, Al Presidente del Collegio Sindacale Dott. . Silvano Montaldo. Oggetto: Revisione del sistema delle deleghe. Si fa riferimento alla lettera del 10 aprile u.s con la quale è stato trasmesso il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di codesta società, tenutasi il 26 marzo u.s. nel corso nella quale è stato discusso ed approvato il nuovo sistema delle deleghe. Si fa altresì riferimento alle lettere del 6 novembre 2006, 21 marzo e 6 dicembre 2007 con le quali l’Autorità ha formulato, tra l'altro, rilievi ed osservazioni in ordine alla govemance con particolare riferimento al ruolo svolto dal Consiglio di Amministrazione nella gestione dell'impresa o nel controllo dei poteri delegati nonché alle anomalie rilevate in merito al sistema delle deleghe di codesta Impresa. Si fa, infine, riferimento al verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di Banca Carico tenutasi il 12 ottobre 2007, che ha deliberato in merito alla governance e delle compagnie assicurative controllate. Al riguardo si rileva quanto segue: 1) Il Presidente di codesta società, nel nuovo assetto di Governo Societario sono stati confermati, come previsto dagli articoli 16 e 18 dello Statuto, i poteri generali di rappresentanza e di firma sociale. Contrariamente alle determinazioni assunte in data 12 ottobre 2007 dal Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. che prevedevano espressamente che al Presidente fossero confermate esclusivamente “le funzioni di rappresentanza legale statutariamente previste”, sono stati allo stesso conferiti ampi poteri di delega in relazione ad attività gestionali, con particolare riferimento alla previsione di poter “conferire procura, con a la relativa facoltà di firmare per la società, a Dirigenti, Quadri, … per l'adempimento di atti e operazioni relativi all'attività della Società, nonché per singoli determinati atti ed affari, conferire procura anche a persone estranee alla Società". Ciò risulta non coerente con le caratteristiche di imparzialità e con il ruolo di garante dell’equilibrio dei poteri propri del Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale non si sarebbero dovuti attribuire ruoli esecutivi nè compiti gestionali. Si osserva, peraltro, che né i suddetti poteri gestionali nè, conseguentemente i correlati poteri di delega sono espressamente attribuiti al Presidente dagli articoli 16 e 18 dello Statuto. All’Amministratore Delegato sono stati attribuiti una molteplicità di poteri di gestione della società esercitati in piena autonomia, salvo alcune limitazioni per atti di valore superiore a determinati limiti (in materia ai liquidazione sinistri, nomine contratti, operazioni finanziarie e bancarie e risorse umane) per i quali è prevista la firma congiunta con il Direttore Generale o con il Vice Direttore Generale o con i dirigenti preposti alle aree Amministrazione e Personale, in relazione agli atti di rispettiva competenza. Si osserva preliminarmente che la presenza di una firma congiunta con soggetti posti in posizione subordinata rispetto all'Amministratore Delegato per il compimento di determinati atti non rappresenta, in concreto, un limite alla operatività dell’Amministratore stesso. E' stata inoltre prevista per l’Amministratore Delegato la possibilità di delegare propri poteri a dipendenti e/o a terzi con un mero obbligo di riferire, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale sull’esercizio dei poteri delegati. Tale possibilità, anche considerata la rilevanza di alcuni poteri delegabili, contrasta con le previsione dell’art. 2380 bis c.c. in forza del quale la gestione del’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, nonché con il dettato dell’articolo 2381 c.c. laddove dispone che il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni solo ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Si ritiene, inoltre che non risponda ai principi di corretta governance il sistema attraverso il quale il Consiglio di Amministrazione consente all’Amministratore Delegato di sub-delegare, in piena autonomia, ad altri soggetti, non specifiche procure, bensì l’esercizio dei medesimi poteri allo stesso attribuiti dall’organo collegiale. E ciò in contrasto con lo Statuto che prevede che il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più amministratori parte d elle proprie attribuzioni e che può nominare procuratori speciali o consulenti per singoli atti o categoria di atti o per gestioni particolari, stabilendone i limiti di firma, poteri e funzioni. Il Conferimento della delega o la nomina di procuratori o consulenti è quindi anche per previsione statuaria, da un lato rimessa direttamente all’organo collegiale e, dall’altro dovrebbe essere circoscritta al compimento di atti o gestioni particolari. Il nuovo sistema di deleghe prevede che al Direttore Generale siano conferiti i medesimi poteri dell’Amminstratore Delegato con l’unica limitazione derivante dal fatto che gli stessi possono essere esercitati solo “previo coordinamento ed accordo” con l’Amministratore Delegato che deve essere realizzato “con modalità che ne consentano la loro verifica anche a posteriori”. Al riguardo si fa presente che anche la suddetta attribuzione di poteri risulta in contrasto con la richiamata previsione normativa di cui all’art. 2380 bis c.c.. Tale attribuzione pone, inoltre, sullo stesso piano l’Amministratore Delegato ed il Direttore Generale dipendetene d ella società, snaturando il ruolo di quest’ultimo che dovrebbe avere, invece, il compito di dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive dell’organo di gestione. Si osserva altresì che il Direttore Generale deve riferire all’Amministratore Delegato con cadenza mensile, in ordine all’attività svolta nell’esercizio delle deleghe dei poteri conferite dal Consiglio di Amministrazione; non è previsto che a sua volta l’Amministratore Delegato fornisca opportuna informativa al Consiglio di Amministrazione in ordine ai poteri esercitati dal Direttore Generale. Ciò risulta in contrasto con le previsioni Civili anche in materia di informativa periodica l Consiglio di Amministrazione da parte d egli organi delegati ed obbligo per gli amministratori di “agire in modo informato” nonché con l’art 5, comma 2 lettera c) del Regolamento ISVAP n. 20/08 (anch’esso già contenuto nella Circolare 577/05) che prevede che il Consiglio di Amministrazione ponga in essere strumenti di verifica sull’esercizio dei poteri delegati. Ciò premesso, alla luce delle osservazioni formulate con la presente nota, codesta società dovrà rivedere, nei più stretti tempi tecnici, il sistema delle deleghe di potere, approvato dal consiglio di Amministrazione in data 25 marzo u.s. al fine di conformarsi pienamente alle disposizioni normative e regolamenti vigenti. Distinti Saluti. Il Presidente G. Giannini”.

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Riassunto della puntata precedente:

http://toscana.indymedia.org/article/2465

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 #   Title   Author   Date 
   Sempre su Carige     Radisol    sab 17 mag, 2008 16:26 


 

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